“I datori di lavoro dovranno presentare domanda per il Fondo nuove competenze all’ ANPAL, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.”

Permettere alle imprese di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro: è questo l’obiettivo primario del decreto attuativo, che prevede un fondo di 730 milioni di euro da destinare alla formazione dei lavoratori.

Lo scopo è quello di mutare le esigenze organizzative e produttive dell’azienda, dedicando parte dell’orario di lavoro ai percorsi formativi dei dipendenti.

Il fondo nuove competenze, infatti, copre gli oneri relativi alle ore di formazione, comprendendo i relativi contributi previdenziali e assistenziali.

Come funziona il Fondo nuove competenze?

Utile a favorire la realizzazione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori, il Fondo nuove competenze è stato Istituito a luglio dal decreto Rilancio, con una dotazione iniziale di 230 milioni di euro.

Rifinanziato dal dl agosto con ulteriori 200 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni per il 2021, il Fondo ha raggiunto una cifra pari a 730 milioni di euro, che potranno successivamente essere incrementati con risorse messe a disposizione delle regioni, dai Programmi operativi nazionali e regionali (PON o POR) del Fondo sociale europeo (FSE) e dai fondi paritetici interprofessionali.

Ma come si accede al Fondo nuove competenze? Un decreto attuativo del Ministero dell’Economia ha il compito di stabilire i criteri e le modalità di accesso alla misura, mentre all’ANPAL, l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, è affidata l’intera gestione delle pratiche.

È a questo Ente, infatti, che le imprese alle quali è riservata la misura, ovvero quelle con CCNL sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni di categoria e sindacati, devono presentare domanda. La domanda va presentata entro 15 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento e fino alla scadenza del 31 dicembre i datori di lavoro, che vorranno avere accesso al Fondo, potranno sottoscrivere gli accordi con i sindacati per rimodulare l’orario di lavoro dei propri dipendenti. In questo modo avranno la possibilità di coinvolgerli in percorsi di formazione.

Il decreto attuativo del Fondo nuove competenze

Si potrebbe fare un po’ di confusione in merito alle scadenze da rispettare per avere accesso ai finanziamenti del Fondo nuove competenze. Cerchiamo, allora, di fare chiarezza.

Per accedere al Fondo nuove competenze le imprese dovranno tenere a mente tre scadenze:

  • ENTRO 15 GIORNI dall’entrata in vigore del decreto occorrerà presentare la domanda all’ANPAL, allegandovi l’accordo collettivo di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritto con i sindacati e il progetto per lo sviluppo delle competenze. Quest’ultimo dovrà rispondere a nuovi fabbisogni del datore di lavoro o puntare a incrementare l’occupabilità del lavoratore. L’ANPAL, da parte sua, pubblicherà sul proprio sito web un documento che illustrerà le modalità e i termini per avere accesso ai contributi;
  • ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020 dovrà essere firmato l’accordo, nel quale verrà specificato il numero di lavoratori coinvolti nei percorsi formativi e le ore di lavoro che verranno dedicate, invece, alla formazione. Il limite massimo consentito prevede 250 ore per ciascun dipendente. Il criterio di valutazione delle domande terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione all’ANPAL, che stabilirà anche la somma da corrispondere al datore di lavoro;
  • ENTRO 90 GIORNI dall’approvazione dell’istanza da parte dell’ANPAL le imprese dovranno concludere i percorsi formativi. Solo nel caso in cui siano coinvolti anche Fondi interprofessionali la scadenza viene fissato a 120 giorni.

Chi può erogare i servizi di formazione?

Le attività formative potranno essere erogate da:

  • tutti gli enti accreditati sia a livello nazionale che regionale;
  • università e centri di ricerca;
  • istituti tecnici e di istruzione secondaria di secondo grado;
  • centri per l’istruzione degli adulti;
  • impresa beneficiaria delfinanziamento, a condizione di dimostrare il possesso dei requisiti necessari;
  • altri organismi che svolgono attività di formazione.

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